Accettazione tacita dell’eredità, cos’è? 

Secondo il nostro sistema legislativo, il chiamato all’eredità, in forza di legge e/o testamento, per definirsi erede e quindi ottenere i beni ereditari deve accettare l’eredità. L’accettazione dell’eredità può essere fatta:

  • espressamente, quando il chiamato con un atto formale dichiara di accettare una determinata eredità;
  • tacitamente, quando il chiamato all’eredità compie un atto che fa presupporre, senza incertezze, la sua volontà di accettare e che non avrebbe comunque potuto compiere se non avesse assunto la qualità di erede.

L’eredità si acquisisce automaticamente, invece, quando il chiamato all’eredità si trova nel possesso dei beni ereditari e non fa eseguire l’inventario entro tre mesi dalla morte oppure quando sottrae o nasconde beni dell’eredità.

Il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità?

Quando si stipula un atto di compravendita che abbia per oggetto immobili (terreni o fabbricati) che provengono da una successione, il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita di eredità, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita.

Il motivo principale, per la quale è necessaria tale  formalità, è per tutelare l’acquirente, dalla fattispecie dell’erede apparente.Infatti è possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e, quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte del vero erede ed essere tenuto, così, a restituirgli il bene.Non si corre questo rischio, se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, anche a favore di un erede apparente, purché l’acquirente dell’immobile sia in buona fede.

 

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