CILA in Edilizia: di cosa si tratta?

La CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è un titolo abilitativo che serve per ristrutturare un edificio tramite un intervento di manutenzione straordinaria. Viene introdotta per la prima volta con la legge 73 del 2010 che modifica l’articolo 6 Dpr 380/01, noto come Testo Unico dell’Edilizia.

La Cila è obbligatoria?

E’ obbligatoria quando si realizzano interventi di manutenzione straordinaria che non toccano le parti strutturali dell’edificio, come:

  • interventi manutenzione straordinaria leggera;
  • interventi di restauro;
  • interventi di risanamento conservativo;
  • interventi di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell’edificio;
  • interventi residuali non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Ci sono dei casi in cui la CILA non serve e riguardano gli interventi che possono essere svolti tramite: edilizia linea, SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), ldc (permesso di costruire).

Per redigere la CILA è necessario ricorrere al supporto di un tecnico abilitato, ovvero un professionista iscritto ad un albo del settore tecnico come un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito industriale.

Il Tecnico, sotto la sua piena responsabilità, dovrà attestare che i lavori:

  • siano conformi agli strumenti urbanistici approvati;
  • siano conformi ai regolamenti edilizi in vigore;
  • siano compatibili con la normativa sismica;
  • siano compatibili con la normativa sul rendimento energetico in edilizia;
  • non toccano le parti strutturali dell’edificio.
 
Cosa contiene la Cila?

In base agli interventi da realizzare, la Cila può variare il suo contenuto ma ci sono alcuni punti che non possono mai mancare, ovvero:

  • Comunicazione firmata dal proprietario dell’edificio;

  • Relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista;

  • Comunicazione firmata dal proprietario dell’edificio;

  • Elaborati di progetto ed elaborati fotografici;

  • Fotocopie dei documenti di identità in corso d’opera dei firmatari;

  • Versamento dei diritti;

  • Dati dell’impresa esecutrice;

  • DURC (Documento unico di regolarità contributiva) dell’impresa esecutrice.

La CILA si presenta all’amministrazione comunale, più precisamente all’ufficio tecnico del comune, per via telematica, compilando gli appositi modelli.

Una volta depositata presso l’ufficio comunale, la CILA rimane in vigore per un periodo di 3 anni tempo in cui è necessario completare i lavori descritti al suo interno

 

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