Ascensore esterno: quando non è possibile installarlo

L’installazione di un ascensore esterno in un condominio rappresenta una soluzione pratica per superare le barriere architettoniche, agevolando l’accesso per persone anziane o con disabilità. Tuttavia, ci sono alcuni vincoli legali e tecnici che potrebbero limitare la fattibilità di tale intervento.

Analizziamo insieme gli aspetti normativi e i possibili ostacoli condominiali e strutturali che potrebbero influire sulla realizzazione di un ascensore esterno.

Ascensore esterno in condominio: le limitazioni

Secondo l’Art. 1121 del Codice Civile, l’installazione di un ascensore esterno è considerata un’innovazione “gravosa e voluttuaria”, poiché utilizzabile solo da una parte dei condomini. Questo significa che l’intervento deve rispettare l’uso delle parti comuni, evitando di renderle inservibili agli altri comproprietari.

Inoltre, è essenziale garantire che l’intervento non comprometta la sicurezza strutturale dell’edificio e che non alteri il decoro architettonico del fabbricato.

Diritto di luce e veduta

Un ulteriore ostacolo può essere rappresentato dal diritto di luce e veduta, di cui ogni condomino beneficia. Questo diritto può essere superato solo con l’approvazione unanime dei condomini coinvolti, oppure se il regolamento condominiale consente esplicitamente modifiche che comportano una riduzione della visibilità.

Approvazione condominiale per l’ascensore esterno

L’installazione di un ascensore esterno richiede l’approvazione dell’assemblea condominiale. Nella maggior parte dei casi, è necessaria una maggioranza qualificata, ossia almeno la metà più uno dei presenti in assemblea e i due terzi del valore dell’edificio.

Tuttavia, se l’intervento mira all’eliminazione delle barriere architettoniche, è sufficiente una maggioranza semplice, che corrisponde alla maggioranza dei presenti, rappresentanti almeno un terzo del valore complessivo dell’edificio.

I costi di installazione e manutenzione dell’ascensore devono essere suddivisi tra i condomini secondo i millesimi di proprietà, a meno che non venga raggiunto un accordo diverso durante l’assemblea. Anche la ripartizione delle spese deve essere approvata dai condomini interessati.

Norme edilizie per l’installazione di un ascensore esterno

Secondo una recente sentenza del TAR Lombardia, per installare un ascensore esterno non è necessario richiedere il permesso di costruire; basta presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questo perché l’ascensore è considerato un “volume tecnico” e non una vera e propria costruzione. Tale orientamento è condiviso da gran parte della giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di edifici vincolati per il loro valore storico o artistico, è necessario ottenere l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali. Questo passaggio è obbligatorio per immobili situati in centri storici o con rilevanza architettonica particolare.

Deroghe alle norme sulle distanze

Se l’ascensore esterno è destinato a eliminare barriere architettoniche, è possibile ottenere delle deroghe alle distanze minime previste dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda cortili o chiostrine interne. Tuttavia, non è possibile derogare alle distanze previste dal Codice Civile se tra l’ascensore e gli edifici confinanti non vi è uno spazio di proprietà comune.

In sintesi, l’installazione di un ascensore esterno in condominio può essere un’ottima soluzione per migliorare l’accessibilità, ma richiede di rispettare precise normative, diritti dei condomini e approvazioni necessarie.

 

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